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Trento, 11 ottobre 2012
disegno di legge
“Disciplina delle spese di
propaganda elettorale
per l'elezione del
Consiglio provinciale di Trento”

RELAZIONE

 

Questa proposta di legge ha lo scopo di rendere trasparenti i costi della campagna elettorale per l'elezione del presidente della Giunta e del Consiglio provinciale.

In realtà esistono già delle disposizioni frammentarie – derivanti sia dal Regolamento interno sia da norme statali – che consentono di conoscere, almeno parzialmente, l'ammontare delle spese di una campagna elettorale, tuttavia, sfuggono a qualsiasi obbligo di rendicontazione – e quindi di trasparenza – le spese sostenute dalla stragrande maggioranza dei candidati, considerando il fatto che l'obbligo di dichiarare le spese sostenute per la campagna elettorale riguarda sostanzialmente i candidati eletti ed i partiti/movimenti che eleggono almeno un consigliere ed intendono accedere al rimborso delle spese sostenute, erogato dallo Stato.

In realtà la stragrande maggioranza del candidati (all'incirca il 90%) ed alcune formazioni politiche che presentano candidati ma non eleggono nessun consigliere, sfuggono a qualsiasi obbligo di rendicontazione.

Questa proposta, dunque, impone un obbligo generalizzato di rendicontazione delle spese sostenute, sia da parte dei partiti o movimenti, ed in particolare da parte di quelli che in base alle norme vigenti non presentano alcun rendiconto, sia da parte di ciascun candidato, indipendentemente dal fatto che sia stato eletto o meno. Peraltro dall'obbligo di rendicontazione sono esonerati coloro i quali si avvalgono esclusivamente di servizi e mezzi messi a disposizione da parte del partito per il quale si candidano. Per costoro – e probabilmente si tratta di molti candidati che sanno di avere poche possibilità di essere eletti – è sufficiente dichiarare di non aver sostenuto spese in proprio e di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi e servizi messi a disposizione dalla forza politica di appartenenza.

Va chiarito che scopo di questa proposta non è tanto quello di incidere sulla tipologia di spesa, essendo evidente che ciascun candidato è libero di utilizzare le risorse investite nel modo che ritiene più efficace per conseguire il successo nella competizione elettorale, quanto di rendere evidente il costo complessivo della campagna elettorale di ciascun candidato – eletto o non eletto – e di ciascuna forza politica. Per tale ragione si propone che il rendiconto sia articolato secondo i criteri e le voci di spesa elencati dalla legge 515/1993, criteri abbastanza flessibili che tuttavia consentono di capire ed eventualmente verificare, l'entità della spesa sostenuta.

Il secondo obiettivo di questa proposta di legge è quello di contenere entro limiti ragionevoli le spese della campagna elettorale. Si tratta di una norma, per certi versi, “anticorruzione”. E' evidente, infatti, che chi si candida investirà una somma ragionevole in rapporto a quanto, in caso di elezione, riterrà di poter ricavare nel corso della legislatura. Poiché è interesse generale garantire l'indipendenza di ciascun eletto e, in particolare, l'autonomia da lobby e sostenitori, più o meno occulti, che ne finanziassero la campagna elettorale con somme ingenti in cambio di favori in caso di elezione, ne consegue che è opportuno fissare un tetto di spesa che ogni candidato è obbligato a rispettare.

Per l'individuazione dei limiti di spesa si è fatto riferimento, grossomodo, a quelli individuati dalla legislazione statale, per quanto riguarda le forze politiche – un euro per ciascun elettore iscritto alle liste elettorali -, ed a quelli previsti per i candidati nei collegi uninominali per quanto riguarda il limite per ciascun candidato.

Essendo peraltro evidente che le spese per la campagna elettorale sostenute dai singoli candidati sono molto differenti a seconda delle opportunità di elezioni – chi si candida nelle liste dei partiti maggiori ha più probabilità di essere eletto e quindi è maggiormente motivato a personalizzare la propria propaganda politica – e non potendo ovviamente discriminare fra i candidati dei partiti minori e quelli dei partiti maggiori, il limite di spesa proposto per ciascun candidato tiene conto delle esigenze di spesa di chi nella campagna elettorale non beneficia di sostegno da parte del partito o della formazione politica per la quale si candida, ma deve provvedere il proprio alla gran parte delle spese elettorali. Il limite di 0,08 Euro per elettore, sembra sufficiente per consentire a ciascun candidato di svolgere una campagna elettorale efficace.

 

Per quanto riguarda le candidature alla carica di Presidente pare ragionevole fissare il limite in misura uguale a quello previsto per il singolo partito o movimento. A differenza infatti della campagna elettorale del singolo candidato alla carica di consigliere, che generalmente concentra la propria campagna elettorale in aree circoscritte della provincia (la valle di provenienza, il settore professionale, ecc.) il candidato alla carica di presidente, come ogni forza politica, deve far pervenire e coinvolgere nella propria azione di propaganda elettorale l'intero corpo elettorale e quindi i costi inevitabilmente sono superiori.

Tanto chiarito sugli obiettivi di questa proposta di legge, che concorre a ridurre “a monte” i costi della politica e che ripropone e rende ancor più stringente quanto già presentato nel corso della XIII legislatura (2003-2008), concludo illustrando i singoli articoli che la compongono.

L'art. 1 introduce l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte dei candidati alla carica di consigliere, dei candidati alla carica di Presidente e dei partiti e movimenti politici. Per i candidati alla carica di consigliere il limite di spesa è fissato in 0,08 euro per ogni elettore iscritto alle liste elettorali; per i candidati alla carica di Presidente e per ciascun partito o movimento politico il limite è di 0,8 euro per elettore.

L'art. 2 individua la tipologia delle spese.

L'art. 3 stabilisce le modalità di rendicontazione e di pubblicità dei rendiconti medesimi. In particolare affida al presidente del Consiglio provinciale il compito di effettuare i controlli sui rendiconti e di curarne la pubblicizzazione. Prevede altresì che al rendiconto sia allegata una dichiarazione che attesti che tutti i giustificativi di spesa diversi dallo scontrino fiscale, sono stati regolarmente quietanzati.

L'articolo 4 introduce le sanzioni pecuniarie in capo a coloro che omettono di presentare il rendiconto delle spese elettorali.

L'art. 5, infine, introduce l'esenzione dell'obbligo di rendiconto per coloro i quali, in base a disposizioni di legge vigenti, già ora sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese elettorali sostenute.

cons. prov. Roberto Bombarda

 



DISEGNO DI LEGGE

INDICE

Art. 1 - Limiti di spesa
Art. 2 - Tipologia delle spese elettorali
Art. 3 - Rendicontazione
Art. 4 - Sanzioni
Art. 5 - Esenzioni

Art. 1
Limiti di spesa

1.  I candidati, i partiti e i movimenti politici che presentano candidature per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento sono tenuti a non superare i limiti di spesa stabiliti nei commi 2 e 3.

2.  Ciascun candidato non può superare la spesa di 0,08 euro moltiplicato per il numero degli iscritti alle liste elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale.

3.  Ciascun partito o movimento politico e ciascun candidato alla carica di Presidente non possono superare la spesa di 0,8  euro moltiplicato per il numero degli iscritti alle liste elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 2
Tipologia delle spese elettorali

1.  Le spese elettorali rilevanti ai fini di questa legge sono quelle indicate dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

Art. 3
Rendicontazione

1.  Entro sessanta giorni dalla prima convocazione del Consiglio provinciale il candidato, il presidente o il segretario del partito o movimento politico che ha presentato candidature per l'elezione del Consiglio provinciale ed il candidato alla carica di Presidente sono tenuti a depositare presso la Presidenza del Consiglio provinciale, un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale. Al rendiconto è allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che tutti i documenti comprovanti le spese sostenute dal candidato o dal partito o movimento politico, diversi dallo scontrino fiscale, sono regolarmente quietanzati. In caso di contenzioso con i fornitori di beni o servizi che comporti il mancato pagamento o la sospensione del pagamento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve dar conto anche di tale circostanza.

2.  Nei trenta giorni successivi, il Presidente del Consiglio accerta che le spese di ciascun candidato, di ciascun partito o movimento politico e di ciascun candidato alla carica di Presidente non superino i limiti massimi previsti dall'articolo 1.

3.  Il Presidente del Consiglio cura la pubblicazione dei rendiconti sul Bollettino ufficiale della Regione o sul periodico del Consiglio provinciale o sul sito web del Consiglio provinciale.

4.  I candidati che si sono avvalsi, per la propria propaganda elettorale, esclusivamente di mezzi e servizi messi a disposizione dal proprio partito o movimento politico di appartenenza dichiarano al Presidente del Consiglio tale circostanza e sono esonerati dal presentare la rendicontazione prevista da questo articolo.

5.  Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dei rendiconti, qualsiasi elettore può trasmettere al Presidente del Consiglio eventuali osservazioni rilevanti ai fini di questa legge. Entro i successivi sessanta giorni il Presidente del Consiglio accerta che candidati e partiti o movimenti politici non abbiano superato i limiti massimi di spesa ammessi o commina le sanzioni di cui all'articolo 4.

Art. 4
Sanzioni

1.  In caso di omessa o tardiva presentazione della rendicontazione, il Presidente del Consiglio, previa contestazione al candidato o al presidente del partito o movimento politico, commina la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.

2.  In caso di dichiarazione non corrispondente al vero Il Presidente del Consiglio, previa contestazione al candidato o al Presidente del partito o movimento politico, commina la sanzione da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 5
Esenzioni

1.  Fermi restando i limiti di spesa previsti dall'articolo 1, i partiti o i movimenti politici che, ai fini dell'attribuzione del rimborso per le spese elettorali previsto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti  la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) presentano il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici) non sono tenuti a presentare il rendiconto di cui all'articolo 3.

2.  Il presidente o il segretario del partito o movimento politico che intende avvalersi di tale facoltà dichiara, entro i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 3, al Presidente del Consiglio, che la rendicontazione delle spese per la campagna elettorale verrà trasmessa al presidente o al tesoriere nazionale del partito o movimento politico, per la successiva presentazione al Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici) e comunica, contestualmente, l'ammontare totale delle spese sostenute.

     

Roberto Bombarda

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